Tassazione presuntiva per il leasing nautico
Come già in precedenza accennato in questo blog, qualora sia possibile sapere con certezza dove avviene l'effettivo impiego dell’imbarcazione, il locatore deve applicare l'IVA in rapporto al periodo temporale di permanenza nelle acque territoriali comunitarie rispetto alla durata totale della locazione finanziaria.
Va considerato, ad ogni modo, che generalmente non è affatto semplice fissare con certezza il periodo temporale in cui le imbarcazioni sono state utilizzate all'interno o all'esterno delle acque territoriali comunitarie.
Per tale motivo, l'Agenzia delle entrate ha creduto fruttuoso stabilire delle percentuali presuntive di tassazione dei relativi corrispettivi, percentuale che si basa sulla lunghezza e sul tipologia dell’imbarcazione e distinte in base la categoria di appartenenza delle unità da diporto. Le percentuali sono indicate nelle sotto indicate tabelle che riportano le Tabelle allegate alla circolare del 7/06/2002, n. 49/E.
E’ inoltre da evidenziare che l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 284/E del 2007 ha fornito significativi delucidazioni sulla valenza delle suindicate percentuali forfetarie.
Nello specifico, secondo l'Agenzia delle Entrate, in conformità a quanto già precisato nella circolare n. 76/E del 2001, ai fini della regolare individuazione della base imponibile, gli uffici dell'Agenzia potranno affidarsi alle suindicate percentuali, sempre che non siano in possesso di prove inequivocabili in ordine alla effettiva utilizzazione dell’imbarcazione.
In più, è appena il caso di puntualizzare che la circ. n. 49/E del 2002, sebbene faccia riferimento alle suindicate percentuali d'impiego, ordina che detta valutazione sarà eseguita sulla scorta del contratto di locazione, ma anche di altri elementi nella disponibilità del contribuente da cui risulti l'effettivo utilizzo della barca.
Per cui , in sede di verifica gli uffici delle Entrate, sulla scorta di prove valide, possono contestare un effettivo utilizzo della barca nelle acque comunitarie superiore a quello fissato con la circ. n. 49/E del 2002.
In questa circostanza, la responsabilità della società di leasing potrà essere circoscritta, nel caso in cui il contribuente abbia sottoscritto opportuna dichiarazione, da cui risulti la dichiarazione d'impegno all'utilizzo in acque comunitarie non superiore a quello prescritto dalla circolare n. 49.
La società di leasing a questo punto non è dunque tenuta né al pagamento di sanzioni, né di interessi di mora, in base a quanto fissato dallo Statuto del Contribuente (articolo 10, della Legge n. 212/2000), sempre che il recupero della maggiore imposta non potrà che avere luogo in capo alla società di leasing, in qualità di soggetto passivo; in tale circostanza, quest'ultima potrà avvalersi nei confronti del proprio cliente del proprio diritto di rivalsa, facendo ricorso ai convenzionali strumenti civilistici.
Leasing nautico: detrazione IVA
A norma dell'articolo 19-bis, 1° comma, lettera b), del d.P.R. n. 633/1972, l'IVA relativa all'acquisizione in leasing, locazione e noleggio di navi ed imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione solamente nel caso in cui i beni costituiscono oggetto dell'attività propria dell'impresa (ed è ad modo esclusa per gli esercenti arti e professioni). Per le restanti imbarcazioni, la detrazione è consentita soltanto nel caso in cui la prestazione ricevuta è attinente all'esercizio dell'attività.
| Percentuali di utilizzo delle imbarcazioni da diporto al di fuori delle acque territoriali | |||
| Imbarcazioni da diporto a motore | |||
| Lunghezza | Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie | ||
| fino a 7,50 m. | 10% | ||
| da 7,51 a 12 m. | 40% | ||
| da 12,01 a 16 m. | 50% | ||
| da 16,01 a 24 m. | 60% | ||
| oltre 24 m.i | 70% | ||
| Imbarcazioni da diporto a vela | |||
| Lunghezza | Percentuale di utilizzo al di fuori delle acque territoriali comunitarie | ||
| fino a 10 m. | 40% | ||
| da 10,01 a 20 m. | 50% | ||
| da 20,01 a 24 m. | 60% | ||
| oltre 24 m. | 70% | ||
| Percentuale di corrispettivo da assoggettare ad IVA |
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| Tipologia dell'unità da diporto | Percentuale del corrispettivo da assoggettare ad IVA |
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| Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 m. | 30% |
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| Unità a vela di lunghezza tra 20,01 e 24,00 m. ed unità a motore di lunghezza tra 16,01 e 24 m. | 40% |
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| Unità a vela di lunghezza tra 10,01 e 20 metri ed unità a motore di lunghezza tra 12,01 e 16 m. | 50% |
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| Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra 7,51 e 12 m. | 60% |
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| Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 m. | 90% |
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| Unità appartenenti alla categoria D (abilitate alla navigazione solo per acque protette) | 100% |
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