Leasing auto nulla cambia ai fini Irap

Pubblicato il da leasing.over-blog.it

Le nuove disposizioni che riguardano il leasing, tuttavia, non hanno apportato modifiche alla disciplina Irap ove - per effetto del principio di derivazione totale di cui all'articolo  5 del Decreto Legislativo  446/97 - l'imponibile fiscale si fonda completamente sulle risultanze del conto economico.

Questo determina che ai fini Irap in mancanza di deroghe inserite  dalla nuova normativa, l'intera somma del canone di leasing  imputato al conto economico in base alla durata contrattuale del leasing - anche nel caso in cui sia inferiore alla durata minima fiscale ai sensi dell’art. 102, c. 7, del TUIR - sarà totalmente deducibile.

Tuttavia in ottica di una valutazione della ratio della precedente normativa, l’integrale deducibilità del canone leasing, sebbene in presenza di durate contrattuali  inferiori a quelle minime fiscali, era assicurata - anche in ragione alle regole previgenti (non essendoci nemmeno prima alcuna deroga al principio di derivazione totale della base imponibile Irap), ma di fatto la  sottoscrizione di contratti di leasing  con durata temporale inferiori a  quella minima era più che altro un’ipotesi scolastica, tenendo conto della pesante conseguenza dell'indeducibilità dei canoni leasing ai fini Ires.

In relazione alla deducibilità del canone leasing ai fini Irap è appena il caso di dire che l’importo del canone deducibile dovrà essere, tuttavia, depurato della quota interessi; in base alla pronuncia dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 13/03/2009), infatti, la deducibilità dei canoni leasing ai fini Irap va individuata - per le aziende che adottano i principi contabili nazionali – attraverso la cosidetta formula forfetaria in origine prefissata ai fini Irap dal revocato  D.M. del 24/04/1988, ossia imputando di fatto l’ammontare complessivo degli interessi previsti dal contratto di leasing in quote costanti lungo la durata del leasing.

 

Pubblicità

Con tag leasing

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post