Differenza tra leasing con durata minima e superiore a quella fiscale

Pubblicato il da leasing.over-blog.it

Nell’ipotesi di contratto di leasing con durata pari a quella minima fiscale, la deducibilità dei canoni leasing  seguirà la durata temporale del contratto e dunque le imputazioni a conto economico, mentre nell’ipotesi di leasing con durata temporale inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni leasing  eccedenti l'importo limite deducibile annualmente saranno riprese a tassazione nel corso della vita contrattuale per essere successivamente dedotte in via extracontabile soltanto alla fine del contratto di leasing, sempre entro la soglia massima della quota fiscalmente deducibile.

 In riguardo ai contratti di leasing con durata superiori a quella minima fiscale (ad esempio nel caso di  un contratto di leasing immobiliare di 20 anni), se si da lettura all’articolo 102, c. 7 del Tuir riformulato, apparirebbe consentita la deducibilità dei canoni leasing  nei limiti fiscali anche laddove sia prevista una durata contrattuale superiore, eseguendo variazioni extracontabili.

La normativa difatti prevede che la deduzione dei canoni leasing  è consentita in base alle tempistiche fiscali  al di là dalla durata indicata nel contatto di leasing.

E’ appena il caso di ricordare inoltre il requisito della preventiva imputazione a conto economico, stabilito dall'articolo 109, c. 4 (per cui i costi e le altre componenti negativi non sono ammesse in deduzione se e in ragione in cui non risultano imputati al conto economico connesso all'esercizio di competenza), che delimita la possibilità di portare fiscalmente in deduzione i canoni di leasing soltanto alle quote imputate a conto economico.

 

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