Il leasing prima e dopo il decreto semplificazioni fiscali
Perché in passato la norma fiscale per il leasing si contraddistingueva per la sua rigidità e cosa è cambiato oggi rispetto a ieri ? I motivi legati alla rigidità di tale norma erano in passato riconducibili a matrice antielusiva, ovvero di evitare i contratti di leasing con durata cortissima rispetto alla vita utile del bene, stipulati in luogo dell'acquisto diretto con il solo scopo di beneficiare della deduzione accelerata dell’auto o di altro bene.
Per di più, la durata minima del contratto di leasing, al principio stabilita in ragione pari al 50% del periodo di ammortamento fiscale del bene con un minimo di 8 anni per gli immobili, è stata in modo progressivo portata ai recenti livelli (per gli immobili la durata minima del contatto di leasing era stata in un primo momento stabilita tra gli 8 ed i 15 anni, per poi essere successivamente portata al corrente intervallo tra gli 11 e i 18 anni).
L'articolo 4-bis del Decreto semplificazioni, sebbene avesse mantenuto la regola per cui i canoni di leasing possono essere portati in deduzione in un periodo temporale non inferiore a quello fissato nell'articolo 102 del TUIR (due terzi del periodo di ammortamento fiscale del bene, con un minimo di 11 ed un massimo di 18 anni), ha liberato la deducibilità del canone di leasing dall'obbligo della durata minima contrattuale.