Leasing nautico: applicabilità dell’IVA
Cosa prevede la normativa sull’IVA in riguardo al leasing nautico ? A norma dell’articolo 7, c. 4, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni provenienti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto effettuate da soggetti aventi domicilio o residenza in Italia, si ritengono eseguite nel territorio dello Stato quando sono utilizzate nel nostro Paese o in altro Stato appartenente all’Unione Europea.
Per inciso, quindi, nell’ipotesi di un contratto di leasing, locazione o noleggio di una nave o di altro tipo di imbarcazione — che rappresenta un mezzo di trasporto – sottoscritto tra una società italiana ed un qualunque soggetto italiano oppure estero, l'IVA si applica solamente in ragione all'impiego di tale unità navale entro le acque territoriali dell'Unione europea.
Per tale motivo, le medesime prestazioni, anche se effettuate nei confronti di soggetti italiani o dell’Unione Europea, non si considerano rilevanti agli effetti del tributo se utilizzate in ambito extra-UE.
Diversamente, le prestazioni in trattazione, se rese da soggetti domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione Europea, si ritengono eseguite nel territorio dello Stato quando sono ivi impiegate, con obbligo di nomina di un rappresentante fiscale nell’ipotesi di utilizzo dell’imbarcazione in Italia.
Concludendo, le stesse prestazioni, nel caso in cui fossero effettuate da soggetti domiciliati oppure aventi residenza in altri Paesi dell’Unione Europea, sono sempre escluse da IVA in Italia ad di là del luogo di utilizzazione (tali prestazioni, se impiegate in ambito UE, sono soggette ad IVA nel Paese del prestatore) e dalla natura del destinatario del servizio (privato oppure soggetto passivo).
Nello specifico, per quanto riguarda le operazioni in trattazione prestate da operatore nazionale, che sono assoggettate ad imposta soltanto se utilizzate in ambito comunitario, il Ministero delle finanze ha puntualizzato che nell’ipotesi di impiego dell’imbarcazione in parte in territorio comunitario e in parte all’esterno dell'Unione Europea, dovrà ritenersi imponibile la percentuale del canone di locazione proporzionato all'impiego che ne è stato fatto in ambito comunitario, così come cita la circolare ministeriale del 16 novembre 2000, n. 207/E.
Qualora sia ipotizzabile conoscere con sicurezza dove avviene l'effettivo impiego della nave, il locatore deve applicare l'IVA in proporzione al periodo temporale di permanenza nelle acque territoriali comunitarie rispetto alla durata temporale complessiva della locazione finanziaria.
Per cui, il locatore identificato ai fini IVA in Italia, vaglierà la permanenza al di fuori delle acque territoriali comunitarie in ragione alla durata temporale complessiva della locazione dell’imbarcazione, ferma restando la possibilità di un potenziale controllo da parte degli Uffici Finanziari. La medesima stima sarà eseguita sulla base del contratto di locazione della barca, ma anche di altri dati in possesso del contribuente da cui si evidenzia l'effettivo utilizzo dell’imbarcazione come cita la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 giugno 2002, n. 49/E.
Ecco schematicamente i casi in cui il leasing nautico, ma anche la locazione e il noleggio yacht, sono assogettabili o meno all’imposta sul valore aggiunto
Leasing, locazione e noleggio di unità da diporto
Prestatore Committente Acque territoriali Assoggettamento
in cui la prestazione ad IVA in Italia
viene utilizzata
Italia Italia, UE o extra-UE Italia o UE SI
extra-UE Italia, UE o extra-UE Italia SI
extra-UE Italia, UE o extra-UE UE o Extra-UE NO
Italia, UE o extra-UE Italia, UE o extra-UE Extra-UE NO
UE Italia, UE o extra-UE Italia o UE NO*
(*) L'operazione è soggetta ad IVA nel Paese comunitario del prestatore.