Cross-border lease, ovvero il leasing internazionale

Pubblicato il da leasing.over-blog.it

La definizione di cross-border lease, o leasing internazionale  è molte volte utilizzata quale sinonimico per individuare  il termine di un contratto relativo al godimento di beni mobili tra soggetti contraenti che sono residenti in Paesi differenti.

Sotto tale punto di vista, la proprietà operativa o finanziaria del leasing non assume speciale rilievo (se non per quanto concerne l’aspetto collegato alla deducibilità dei canoni di leasing in capo all'utilizzatore residente in Italia).

In tale ambito, assumono sporgenza tutte le fattispecie con elementi di extraterritorialità che concernono i contratti di locazione, affitto o noleggio di beni mobili collocati in Italia ed all'estero, da parte di concedenti-noleggiatori residenti all'estero.

Di seguito si riassumono alcuni aspetti fiscali della fattispecie di cross-border lease con società concedente non residente e senza una stabile organizzazione in Italia.

Aspetti fiscali ai fini delle imposte dirette concernete il Cross-border lease (leasing internazionale)

 A norma dell'articolo 23, c. 1, lettera e) ed f) TUIR, si ritengono prodotti in Italia da soggetti non residenti, fra gli altri:

 — i redditi d'impresa che derivano da attività espletate  nel territorio dello Stato attraverso stabili organizzazioni;

— i redditi diversi che derivano da attività espletate nel territorio dello Stato e da beni che sono situati nel territorio medesimo. Per cui, la realizzazione da parte di non residenti di redditi connessi al semplice godimento o utilizzo di beni insistenti in Italia, rappresenta una condizione adeguata  a soddisfare il suindicato requisito di territorialità, anche laddove i medesimi beni non raffigurino  l’espletamento di un'attività ricollegabile ad una stabile organizzazione.

Nell’ipotesi di beni che possono trovarsi sia in Italia sia all'estero (come nel caso dei mezzi di trasporto) si deve far riferimento al principio di prevalenza come cita la circolare n. 42/1981.

Con l’introduzione delle modifiche apportate con il D.Lgs. 143/2005 la ritenuta del 30%  prevista dall'articolo 25, c. 4, del d.P.R. n. 600/1973 nella circostanza di pagamenti a non residenti di corrispettivi per opere dell'ingegno o diritti immateriali è stata ampliata (sempre in ragione del 30%) anche ai corrispettivi provenienti dall'utilizzo e/o godimento di attrezzature commerciali, industriali o scientifiche che si trovano in Italia.

Del resto, essendovi  le condizioni stabilite dall'articolo 26-quater, D.P.R. 600/73, la ritenuta non è adottata sui pagamenti di canoni  a beneficio di società consociate residenti in altro Stato Membro dell’Unione Europa, in conformità al regime importato dalla Direttiva 2003/ 49/EC (interessi e royalties).

Per quanto concerne l’assoggettamento del Cross-border lease (leasing internazionale) ai fini IRAP , la circolare n. 263/E del 12/11/1998, precisò che soltanto i soggetti esteri muniti di stabile organizzazione in Italia realizzano il presupposto dell'imposta.

Pubblicità

Con tag leasing

Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post