Registrazione contabile delle operazioni di leasing in costruendo
Come si rilevano le operazione di leasing in costruendo ? La Banca d'Italia, attraverso la Circolare del 28/02/ 2008, ha spiegato l’esatta procedura di rilevazione nel bilancio IAS/IFRS delle operazioni di leasing in costruendo e dei beni che sono in attesa di essere locati, oltre che dei così definiti canoni di prelocazione.
In relazione a tale aspetto, la Banca d'Italia ha differenziato le fattispecie del leasing con ritenzione dei rischi e del leasing con spostamento dei rischi.
Nella prima ipotesi, nel corso dello stadio di costruzione del bene da concedere in leasing, restano sulle spalle dell’impresa locatrice la maggior parte dei rischi connessi alla gestione del cantiere e all’effettuazione del bene, mentre lo spostamento dei rischi all’impresa locataria accade soltanto all’atto della presa in consegna del bene da parte dello stesso locatore.
Nella seconda ipotesi, invece, l’impresa locataria si assorbe tutti i rischi provenienti dalla realizzazione del bene fin dall’atto della sottoscrizione del contratto di leasing, con la peculiarità che, nel corso della fase di costruzione del bene, l’impresa locatrice esegue i pagamenti alle imprese fornitrici soltanto a fronte dei S.A.L. (stati di avanzamento dei lavori) previa approvazione dell’impresa locataria, la quale corrisponde al locatore un canone leasing periodico comparato ai pagamenti sopportati dall’impresa locatrice anteriormente alla decorrenza della locazione finanziaria effettiva, i così detti canoni di prelocazione.
Stiamo discutendo, in special modo, degli interessi passivi connessi all'iniziale pagamento monetario sopportato dall’impresa concedente precedentemente alla consegna del manufatto (come ad esempio per l'acquisto del terreno) riaddebitati alla futura impresa che utilizza il manufatto per la parte maturata fino alla decorrenza dell’effettivo contratto di leasing.
I costi di prelocazione devono essere valutati al pari degli interessi passivi da corrispondere quali oneri scaturenti dall'intesa contrattuale convenuta con la società di leasing, da attribuire a conto economico per competenza in relazione a quanto disposto nel contratto di leasing sottoscritto con la società di leasing (si reputa, anche dal punto di vista fiscale, nei limiti previsti dall'art. 96 del TUIR).
Per quanto concerne la redazione del bilancio bancario IAS-IFRS (bilancio individuale e consolidato), la Banca d'Italia ha ordinato l'adozione delle seguenti procedure di rilevazione contabile:
— nell’ipotesi di contratti di leasing con ritenzione dei rischi l’impresa locatrice deve rilevare contabilmente i beni in corso di costruzione e i beni in attesa di locazione tra le attività materiali ad utilizzo funzionale;
— diversamente, nell’ipotesi di contratti leasing con trasloco dei rischi, l’impresa locatrice deve contabilmente rilevare le operazioni di leasing aventi ad oggetto i beni in corso di costruzione e i beni in attesa di locazione nelle voci connesse ai crediti, suddividendoli in rapporto alla natura della controparte, mentre i concernenti canoni di prelocazione vanno destinati tra gli interessi attivi e proventi assimilati.
Dal momento in cui bene è concesso in leasing all’impresa locatrice, ambedue le operazioni suindicate dovranno essere naturalmente rilevate come operazioni di leasing in base a quanto prefissato dallo IAS 17 (adattato dalla Circolare n. 262 del 22/12/2005 in materia di bilancio degli enti creditizi e finanziari).
In conclusione, in base ai principi contabili nazionali indicati nel documento OIC n. 16, dal momento che l'operazione di leasing non è paragonabile all'acquisto in proprietà ma piuttosto alla locazione, non ha risalto la distinzione compiuta da Banca d'Italia ai fini del relativo trattamento contabile.
Si deve, dunque, unicamente rilevare gli oneri di prelocazione tra gli oneri finanziari di competenza, con la fattispecie di non poter più capitalizzare i medesimi tra le immobilizzazioni.