Monday 28 may 2012 1 28 /05 /Mag /2012 21:29

L’impatto delle novità sul leasing per i professionisti e le altre categorie di lavoratori autonomi.

La recente normativa di legge  modifica, altresì, anche l'articolo 54, c.2, del TUIR, permettendo quindi anche ai professionisti la possibilità di poter dedurre i canoni di leasing in base alle tempistiche attualmente prefissate (metà del periodo di ammortamento), al di là dalla durata prevista dal contratto (durata che finora creava pregiudizio per la deducibilità dei canoni leasing anche per i professionisti, se inferiore a quella minima).

In tale contesto, si ritiene opportuno trarre delle considerazioni a parte per il leasing immobiliare ai lavoratori autonomi.

La finanziaria del 2006 (Legge 296/2006) aveva inserito nell'ambito dell'art. 54 del Tuir l’opportunità di dedurre i canoni di leasing immobiliari in presenza di un contratto di leasing con durata temporale compresa tra un minimo di otto ed un massimo di quindici anni.

La deducibilità dei canoni leasing immobiliari - per effetto di quanto stabilito dall'articolo 1 c. 335 della Legge 296 - era applicabile solamente per i contratti di locazione finanziaria sottoscritti dal primo gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, facendo rinvio ad un futuro intervento legislativo la disciplina da applicazione successiva.

Ad iniziare dal primo gennaio 2010, in seguito al mancato apporto di interventi di natura legislativa, si è venuta a determinarsi dunque una situazione di completa indeducibilità dei canoni di leasing immobiliare per i professionisti (per i quali, per effetto del vuoto legislativo creatosi, è divenuta indeducibile anche la rendita catastale, che fino all’anno 2006 poteva essere portata i deduzione).

Con il recente intervento legislativo, l'articolo 54 prevede che nel caso in cui il contratto di leasing ha ad oggetto immobili la deducibilità è garantita entro i limiti fiscali (dagli 8 ai 15 anni), ma nessuna revoca pronunciata è stata apportata al c. 335 della Legge 296 che prevede l'applicabilità della disciplina ai contratti sottoscritti negli anni dal 2007 al 2009.

Sarebbe il caso quindi di fare chiarimento sul fatto che se il riferimento agli immobili contenuto nell'articolo 54 del Tuir possa essere valutato come una volontà del legislatore di riproporre la deducibilità dei canoni di leasing immobiliare.

Laddove così non fosse, sarebbe augurabile un intervento normativo che possa riempire la falla che si è venuta a creare sul tema.

 

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Sunday 27 may 2012 7 27 /05 /Mag /2012 21:26

I soggetti che utilizzano i principi contabili dello IAS o quelli IFRS adopter, per la deducibilità dei canoni leasing  potranno fare riferimento alla quota di interessi passivi impliciti ordinariamente imputata a conto economico a norma dello IAS 17.

Gli interessi così calcolati risulteranno non deducibili ai fini Irap e deducibili entro la soglia massima prevista dall'articolo 96 del Tuir ai fini Ires (30% del ROL, con riporto dell'eccedenza agli esercizi degli anni successivi senza limitazioni tempistiche).

Attraverso le nuove disposizioni apportate dal Decreto Legge 16/2012, per i soggetti che contabilizzano il leasing seguendo i principi contabili nazionali, la quota interessi andrà dunque calcolata in modo diversificato ai fini Ires ed Irap, dando vista così ad un doppio binario: ai fini delle imposte sui redditi, la metodologia forfettaria verrà infatti applicata in ragione alla durata fiscale del contatto di leasing, mentre ai fini Irap in ragione alla durata effettiva del contratto di leasing.

Le stesse considerazione deve essere fatte anche ai fini dell'individuazione della quota del terreno su cui sorge il fabbricato (nell’ipotesi di leasing immobiliare), tenuto conto che la metodologia forfettaria stabilita dal Decreto Ministeriale del 24/04/1998 si applica anche per la definizione della quota di canone di leasing relativa al terreno.

 

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Saturday 26 may 2012 6 26 /05 /Mag /2012 21:17

Le nuove disposizioni che riguardano il leasing, tuttavia, non hanno apportato modifiche alla disciplina Irap ove - per effetto del principio di derivazione totale di cui all'articolo  5 del Decreto Legislativo  446/97 - l'imponibile fiscale si fonda completamente sulle risultanze del conto economico.

Questo determina che ai fini Irap in mancanza di deroghe inserite  dalla nuova normativa, l'intera somma del canone di leasing  imputato al conto economico in base alla durata contrattuale del leasing - anche nel caso in cui sia inferiore alla durata minima fiscale ai sensi dell’art. 102, c. 7, del TUIR - sarà totalmente deducibile.

Tuttavia in ottica di una valutazione della ratio della precedente normativa, l’integrale deducibilità del canone leasing, sebbene in presenza di durate contrattuali  inferiori a quelle minime fiscali, era assicurata - anche in ragione alle regole previgenti (non essendoci nemmeno prima alcuna deroga al principio di derivazione totale della base imponibile Irap), ma di fatto la  sottoscrizione di contratti di leasing  con durata temporale inferiori a  quella minima era più che altro un’ipotesi scolastica, tenendo conto della pesante conseguenza dell'indeducibilità dei canoni leasing ai fini Ires.

In relazione alla deducibilità del canone leasing ai fini Irap è appena il caso di dire che l’importo del canone deducibile dovrà essere, tuttavia, depurato della quota interessi; in base alla pronuncia dell'Agenzia delle Entrate con la circolare 8/E del 13/03/2009), infatti, la deducibilità dei canoni leasing ai fini Irap va individuata - per le aziende che adottano i principi contabili nazionali – attraverso la cosidetta formula forfetaria in origine prefissata ai fini Irap dal revocato  D.M. del 24/04/1988, ossia imputando di fatto l’ammontare complessivo degli interessi previsti dal contratto di leasing in quote costanti lungo la durata del leasing.

 

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Friday 25 may 2012 5 25 /05 /Mag /2012 21:14

Le novità relative al leasing apportate dalla nuova normativa (D.L. 16/2012) si applicheranno ai contratti di leasing sottoscritti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e verosimilmente  produrranno i loro effetti in modo particolare nel settore immobiliare – tenuto conto delle difficoltà delle società di leasing riscontrate nel corrente  panorama creditizio, a concedere finanziamenti di 18 anni - e per i beni la cui utilità di vita risulta disallineata in confronto ai coefficienti di ammortamento che sono riconducibili all’anno 1988.

Dal punto di vista fiscale, a parità di condizioni contrattuali (durata, tassi, cifra della somma erogata) il leasing rimane ad ogni modo più vantaggioso fiscalmente in confronto alle altre forme di finanziamento poiché permette di recuperare il costo del bene in un ambito temporale più corto: nell'immobiliare in genere in 18 rispetto ai 33 anni in genere necessari nel caso di acquisto diretto (finanziato con un mutuo ipotecario).

 

 

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Thursday 24 may 2012 4 24 /05 /Mag /2012 21:07

Nell’ipotesi di contratto di leasing con durata pari a quella minima fiscale, la deducibilità dei canoni leasing  seguirà la durata temporale del contratto e dunque le imputazioni a conto economico, mentre nell’ipotesi di leasing con durata temporale inferiore al minimo fiscale, le quote dei canoni leasing  eccedenti l'importo limite deducibile annualmente saranno riprese a tassazione nel corso della vita contrattuale per essere successivamente dedotte in via extracontabile soltanto alla fine del contratto di leasing, sempre entro la soglia massima della quota fiscalmente deducibile.

 In riguardo ai contratti di leasing con durata superiori a quella minima fiscale (ad esempio nel caso di  un contratto di leasing immobiliare di 20 anni), se si da lettura all’articolo 102, c. 7 del Tuir riformulato, apparirebbe consentita la deducibilità dei canoni leasing  nei limiti fiscali anche laddove sia prevista una durata contrattuale superiore, eseguendo variazioni extracontabili.

La normativa difatti prevede che la deduzione dei canoni leasing  è consentita in base alle tempistiche fiscali  al di là dalla durata indicata nel contatto di leasing.

E’ appena il caso di ricordare inoltre il requisito della preventiva imputazione a conto economico, stabilito dall'articolo 109, c. 4 (per cui i costi e le altre componenti negativi non sono ammesse in deduzione se e in ragione in cui non risultano imputati al conto economico connesso all'esercizio di competenza), che delimita la possibilità di portare fiscalmente in deduzione i canoni di leasing soltanto alle quote imputate a conto economico.

 

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