Principi contabili IAS/IFRS nel leasing
Ecco che cosa succede dal punto di vista soggettivo di applicazione dei principi contabili IAS/IFRS nell’ambito della rilevazione contabile dei beni conseguiti in leasing.
Innanzitutto è il caso di ricordare che l'ambito di applicazione dei criteri contabili afferenti i principi IAS/IFRS è regolamentato dal Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005.
In breve, le persone fisiche e giuridiche interessate dagli IAS/IFRS possono essere segmentati in 2 specifiche tipologie : persone fisiche e giuridiche obbligate e persone fisiche e giuridiche non obbligate, che, ad ogni modo, hanno la possibilità di scelta di adozione dei principi contabili in trattazione.
Nella prima tipologia, sono vincolati (ad iniziare dall'esercizio chiuso oppure in essere al 31/12/2006) alla redazione del bilancio d'esercizio in base a criteri riconducibili ai principi IAS/IFRS i seguenti soggetti:
1) le società che emettono strumenti finanziari autorizzati alla contrattazione in mercati regolamentati di qualunque Paese appartenente all’UE;
2) le società che possiedono strumenti finanziari divulgati tra il pubblico, ovvero quelli disciplinati dall’art. 116 del D.L. n. 58 del 24/02/1998;
3) gli istituti di credito italiani e gli altri intermediari finanziari;
I medesimi soggetti, in più , sono vincolati, già a cominciare dall'esercizio chiuso oppure in essere al 31/12/2005, alla compilazione del bilancio consolidato in base gli IAS.
Nella tipologia successiva (soggetti non obbligati), vi fanno parte i soggetti che hanno la possibilità (e non il vicolo) di utilizzare i principi contabili degli IAS/IFRS per la contabilizzazione dei beni in leasing, i quali, a loro volta, possono essere ripartiti, per opportunità, in tre categorie:
— le società inserite nel bilancio consolidato delle società vincolate a stilarlo in conformità ai principi contabili dello IAS;
— le società differenti da quelle di cui al punto che precede che compilano il bilancio consolidato;
— le società restanti.
Le società restanti, differenti da quelle antecedenti, possono redigere il bilancio d'esercizio adeguandosi ai principi contabili IAS ad iniziare dall'esercizio indicato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia.
Sono lasciate fuori dall’eventualità di applicare gli IAS/IFRS e continuano, dunque, ad utilizzare i principi contabili nazionali per la contabilizzazione dei beni in leasing, le società così dette minori, ossia quelle che hanno la possibilità di compilare il bilancio in forma abbreviata ex articolo 2435-bis del codice civile, a norma del quale le società che non sono quotate in borsa, hanno la possibilità di stilare il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio oppure, successivamente, per 2 esercizi seguenti, non abbiano oltrepassato 2 delle seguenti soglie: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.650.000 di euro - ricavi delle vendite e delle prestazioni: 7.300.000 di euro - dipendenti occupati in media nel corso dell'esercizio: 50 unità.