Leasing rilevato con applicazione dello IAS 17 e del metodo finanziario

Pubblicato il da leasing.over-blog.it

Ecco come viene rilevato contabilmente un bene conseguito in leasing in applicazione dello IAS 17, seguendo il metodo finanziario.

 

In particolare il locatario del bene oggetto del leasing è dunque tenuto a rilevare:

 

— nello stato patrimoniale, all'avvio del contratto di leasing il bene acquisito in leasing al relativo valore attuale, oppure  nel caso fosseminore, il valore corrente dei pagamenti connessi al leasing; nel determinare il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing il tasso di attualizzazione da impiegare sarà il tasso di interesse implicito del lea­sing (se è eventualmente determinabile, in altro modo si impiega il tasso di interes­se del finanziamento marginale del conduttore del bene oggetto del leasing);

 tutte le volte nello stato patrimoniale, in contropartita, il vincolo costituito dalle passività scaturenti dai futuri pagamenti dovuti (i costi diretti introduttivi,  ad esempio i costi di contrattazione e di definizione del leasing, devono essere sommati al valore rilevato tra le attività);

— i canoni di leasing ripartiti tra la quota costo finanziario (da ascrivere a conto economico e distribuire  tra gli esercizi durante l’arco temporale del leasing in maniere tale da conseguire un tasso d'interesse stabile sulla passività restante) e la quota riduzione delle passività restanti;

— le quote di ammortamento del bene in leasing  secondo un metro sistematico nel periodo temporale di attesa di utilizzo e in maniera conforme alle procedure impiegate per i beni in leasing fruiti direttamente in relazione agli IAS 16 e 38 (nel caso sussista  la razionale sicurezza dell'acquisizione della proprietà alla scadenza del leasing il medesimo pe­riodo temporale collima con la vita produttiva del bene; difformemente, il bene oggetto del leasing dovrà essere am­mortizzato nell’arco di tempo più corto tra la durata del leasing e la  vita utile del bene in leasing).

 

Inoltre, il locatario del bene  è obbligato a produrre le seguenti informazio­ni:

1.  per ogni categoria di beni in leasing, il valore contabile netto alla data di attinenza del bilancio;

 

2.  una riconciliazione tra  l’ammontare dei pagamenti minimi futuri da elargire  per il leasing alla data di riferimento del bilancio e il loro valore corrente.  In più, l'azienda rileva l’ammontare dei pagamenti minimi futuri da corrispondere per il leasing alla data di riferimento del bilancio e il loro valore corrente, per ogni  dei seguenti periodi  temporali:

— entro 1 anno;

— tra 1 e 5 anni;

— oltre 5 anni;

3. i canoni leasing  subordinati  a condizione  rilevati come oneri nell'esercizio;

 

4.  l’ammontare complessivo dei pagamenti minimi futuri che ci si attende di riscuotere da sublocazioni non revocabili alla data di riferimento del bilancio;

 

5.  una relazione generale dei contratti sintomatici di leasing del locata­rio che comprenda perlomeno  i seguenti:

 

—il sistema di determinazione dei canoni leasing  eventuali da versare;

— la sussistenza e le condizioni di scelta di rinnovo oppure di acquisto e le note di indicizzazione;

— le limitazioni  dettate da contratti di leasing, come quelle relative ai dividendi, all’ indebitamento supplementare e  alle aggiuntive operazioni di leasing.

 

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