Leasing auto senza durata minima contrattuale
Le novità nel leasing auto con l’entrata in vigore del Decreto Legge 16/2012. La possibilità di poter dedurre i canoni di leasing non sarà più assoggettata all’osservanza della durata minima del contratto di leasing auto. E' quanto stabilisce l'art. 4-bis del Decreto Legge 16/2012 (il cosidetto decreto semplificazioni fiscali), introdotto dalla legge di conversione che, riformulando l'articolo 102, c. 7 del Tuir, ha apportate una fondamentale modifica ad uno dei baluardi della disciplina fiscale del leasing.
In relazione alla normativa finora vigente, per le imprese utilizzatrici che ascrivono a conto economico i canoni di locazione finanziaria, in linea generale la possibilità di portare in deduzione i canoni leasing era consentita a condizione che la durata temporale del contratto di leasing non fosse inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento fiscale del bene (in ragione all'attività espletata dall'utilizzatore); nell’ipotesi di beni immobili, qualora la regola dei due terzi determinasse un risultato inferiore a 11 anni ossia maggiore a 18 anni, la deduzione dei canoni leasing era consentita a patto che la durata temporale del contratto di leasing fosse non inferiore ad 11 anni ossia almeno pari a 18 anni.
Per quanto concerne gli autoveicoli che sono diversi da quelli utilizzati come beni strumentali all'attività d'impresa o offerti in utilizzo promiscuo ai dipendenti - la durata minima del contratto di leasing auto è stabilita in misura pari al periodo temporale di ammortamento (senza la riduzione dei due terzi).