Iscrivere in bilancio i beni in leasing con il metodo finanziario è possibile

Pubblicato il da leasing.over-blog.it

La giurisprudenza si è espressa favorevole alla possibilità di indicare in bilancio i beni in leasing attraverso il metodo finanziario, vediamo il perché. Sebbene esista una specifica norma civilistica  che prevede l'applicazione del  metodo patrimoniale, la Corte di Cassazione, Sezione  Tribunale  con la sentenza n. 8292 dell’ 8 novembre 2002 e  26 maggio 2003, ha già ammesso la legittimità  dell'iscrizione in bilancio dei beni oggetto di locazione finanziaria attraverso l'adozione del così detto metodo finanziario.

Vediamo allora di esaminare lo specifico caso.

Nella circostanza analizzata una società per azioni aveva capitalizzato i canoni di leasing relativi a beni immobili usufruiti  in leasing effettuando la rilevazione contabile delle rela­tive quote di ammortamento.

Nello specifico, questa capitalizzazione dei canoni di leasing era  stata eseguita facendo passare le quote corrispondenti tra le poste di ricavo (la medesima condotta trovava la sua spiegazione nella volontà di limitare l'im­patto sul conto economico dei canoni di leasing relativi all'esercizio). In base alle considerazioni espresse dall'Amministrazione finanziaria, tale condotta non poteva ritenersi corretto poiché :

   contrastante all’universale principio di veridicità del bilancio (in quanto in grado di generare l'esposizione tra le attività di un bene che dal punto di vista giuridico non è posseduto dalla società);

   non adeguato al principio di competenza poichè, operando in questo modo, ad un costo avente ristretta validità temporale veniva data un efficacia stabile.

 

Posizione indicata dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, non aderendo a tale conclusioni espresse dall’Amministrazione Finanziaria, ha ammesso l’eventualità di capitalizzare i canoni leasing nelle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, in virtù del fatto che:

- l’adesione sempre più estesa al principio contabile n. 17 degli IAS (In­ternational Accounting Standards) determina l’attitudine a rilevare con­tabilmente l'operazione di leasing in relazione alle proprie prospettive  sostanziali, dove la normativa, anche se prevede un particolare criterio di tenuta dei costi, non pone divieto all'indicazione dei loro esiti economici;

- per i beni concessi in leasing finanziario gli IAS manifestano che, mentre dal punto di vista giuridico viene stabilito che il soggetto che prende in locazione il bene ha la possibilità  di non acquistare la proprietà del bene, la realtà sostanziale e finanziaria è tale che il soggetto che dà in locazione il bene acquista i vantaggi economici provenienti dall'utilizzo del bene oggetto del leasing per la maggior parte della sua esistenza utile in permuta dell'impegno a versare  un corrispettivo che è vicino al valore del bene e ai attinenti costi finan­ziari.  Nel caso in cui  le medesime operazioni di leasing non si rilevano nello stato patrimoniale del locatario, i proventi economici e il grado degli impegni dell'azienda sono sottovalutati, alterando in questo modo gli indici finanziari;

 - il così detto criterio finanziario - che nella sua consistenza risulta seguito dalla società – è finalizzato a conseguire una rappresentazione maggiormente  fedele della portata economica e dello stato dell'impresa.

 Per quanto sopra enunciato, la Corte di Cassazione  ha tratto il principio generale secondo il quale viene stabilito che anche se il criterio utilizzato rappresenta una forma di anticipazione di quello sostanziale oppure finanziario seguito dallo IAS per i beni concessi in leasing  finanziario, il medesimo criterio, anche qualora non esplicitamente ritenuto valido  dall'attuale sistema, non può ritenersi  precluso.

 

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