Per le operazioni di leasing niente metodo finanziario ai fini fiscali.

Pubblicato il da leasing.over-blog.it

Mentre ai fini civilisti le operazioni di leasing possono essere rilevate con il metodo finanziario  in base in base alla Sentenza n. 8292 dell’8/11/2002 e del 26/05/2003 emanata dalla Corte di Cassazione, Sezione  Tribunale ai fini fiscali le operazioni leasing contabilizzate con il metodo finanziario non sono ammissibili.

Malgrado il chiarimento interpretativo espresso nella suindicata sentenza, ai fini fiscali la condotta non è stata considerata come idonea a stabilire il disconoscimento delle ordinarie previsioni specificate dall'articolo 102 del TUIR che, al riguardo, riconoscono:

1) l’eventualità di portare in deduzione le quote di ammortamento pertinenti ai beni materiali strumentali facenti parte dell’azienda  ( primo comma);

2) l’eventualità  di poter portare in deduzione le quote di ammortamento connesse ai beni in leasing in capo soltanto all’azienda che concede il bene in leasing (comma 7).

A tal riguardo, è stato puntualizzato  che  tale eventualità, presunta  esplicitamente dal soggetto locatario dal principio contabile n. 17 degli IAS sui beni dati in leasing finanziario, sarebbe riconosciuta solamente nell’ipotesi di un recepimento della medesima disciplina, il quale coinvolgerebbe, naturalmente, una correlativa modifica del regime adottabile all'azienda che concede il bene in leasing.

 Per cui,  sotto il profilo fiscale, viene esclusa la possibilità di portare in deduzione le quote di ammortamento relative al valore patrimonializzato dei beni in leasing da parte dell'azienda che ha utilizzato il bene locato.

I principi di diritto oggetto della decisione in trattazione sono di attualità per quanto concerne i temi di rappresentazione in bilancio delle operazioni di leasing finanziario (naturalmente, nell’ipotesi di non-IAS adoption): diversamente,  dal punto di vista fiscale, la sopracitata sentenza pronunciata dalla Cassazione,  in maniera corretta, esclude l’eventualità per l'utilizzatore del bene in leasing  di  portare in deduzione anche ai fini fiscali quote di ammortamento in luogo dei canoni di leasing a norma dell'articolo 102 del TUIR.

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