Leasing nautico

Pubblicato il da leasing.over-blog.it

Leasing-nautico.jpgQuando il leasing viene definito leasing nautico. Prima di argomentare il leasing nautico per le sue intrinseche caratteristiche finanziarie, vale il caso di fare preliminarmente qualche breve cenno alla normativa che disciplina il settore della navigazione.

L'articolo 1 della legge 11/02/1971, n. 50 che regola la disciplina sulla navigazione da diporto fissa che è navigazione da diporto quella effettuata per finalità sportive o ricreativi dai quali esuli lo scopo di lucro.

Qualsiasi  fabbricazione di movimento rivolta alla navigazione da diporto viene definita unità da diporto.

Le unità da diporto si distinguono in:

   nave da diporto: ciascuna unità con scafo di lunghezza maggiore di 24 m. misurata sulla base delle adeguate regole armonizzate;

   imbarcazione da diporto: ciascuna unità con scafo di lunghezza da 10 m., misurata in relazione agli adeguate regole armonizzate;

  natante da diporto: 1) le unità da diporto a remi; 2) le unità da diporto di lunghezza dello scafo uguale  o inferiore a 10 m., misurata in relazione alle adeguate regole armonizzate; 3) ciascuna unità da diporto di cui ai punti 1) e 2) che precedono, destinata dal proprietario alla sola navigazione in acque interne.

 

Il leasing nautico ideale per evitare il costoso acquisto dello yacht, ma non solo

 

L'impiego del leasing nautico nel ramo  della navigazione consente di  assicurarsi la disponibilità della nave oltrepassando  la complessità finanziaria connessa alla cifra significativa dell'investimento di uno yacht e di altri tipologie di imbarcazioni che, all’inverso, verrebbe a manifestarsi nel caso di acquisto dell’unità da diporto in proprietà.

   

Limitatamente alle navi e le imbarcazioni già impiegate nella navigazione, il contratto di leasing viene stipulato utilizzando lo schema contrattuale MOA (Memorandum of Agreement), che costituisce un genere di contratto preliminare.

All’inverso, per il leasing nautico relativo alle navi e imbarcazioni da costruire, il contratto che va sottoscritto tra la società concedente e il cantiere navale è un contratto di appalto al quale, a norma dell'articolo 241 del cod. della navigazione, si applicano, in via residuale, le pertinenti disposizioni del codice civile.

 

 

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